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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62451
Stato 14 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21o anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2.

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Entro il mese di novembre l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette al comune l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle

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Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione

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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale

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Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro

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I cittadini residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di

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documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

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; 2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando

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trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini

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